Etichettatura Energetica Impianti Riscaldamento – Obbligatoria dal settembre 2015

Sei pronto a ricevere la nuova documentazione di conformità del tuo impianto termico? Si chiama ETICHETTATURA ENERGETICA DEI SISTEMI MISTI DI RISCALDAMENTO

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ITT Impianti Termici Torino è pronta a fornirti la nuova etichettatura del tuo nuovo impianto di riscaldamento. Resta al passo con i tempi, per evitare sanzioni e irregolarità nella documentazione tecnica dei tuoi impianti casalinghi, condominiali o industriali.

Ricordiamo che la nuova etichettatura energetica per sistemi di riscaldamento e solare termico sarà obbligatoria dal 25 settembre 2015

I nuovi regolamenti disciplineranno l’etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile dei sistemi di riscaldamento, degli scalda acqua ( boiler ) e degli impianti solari termici.

Per ciò che concerne l’etichettatura energetica si tratta del Regolamento del 18 febbraio 2013, n. 811/2013/Ue, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. Stesso discorso per il Regolamento 18 febbraio 2013, n. 812/2013/Ue che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.

 

Tipologia di apparecchi interessati

Il regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura energetica e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale inferiore a 70 kW, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con potenza di inferiore ai 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con potenza di inferiore ai 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari.

Il secondo regolamento fissa le specifiche per l’etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni supplementari sul prodotto relativamente agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale inferiore ai 70 kW, ai serbatoi per l’acqua calda aventi un volume utile inferiore ai 500 litri e agli insiemi composti da scaldacqua inferiore ai 70 kW e dispositivo solare.

A partire dal 25 settembre 2015, data in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento, i fornitori dovranno garantire che gli apparecchi di cui sopra siano muniti delle nuove etichette e delle schede prodotto. Inoltre qualsiasi pubblicità o materiale promozionale tecnico dovrà riportare l’indicazione della classe di efficienza energetica.

Le nuove etichette energetiche

Caldaie per il riscaldamento d’ambiente in classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente da A+++ a D

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